Scuole di Fiano, Robassomero, La Cassa, Vallo, Varisella
Provincia di Torino
STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
Art.1 Vita della comunità scolastica
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale,
informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte
le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei
ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione
del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il
recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti
dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti
dell'infanzia e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più vasta comunità civile e
sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa
sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo
sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla
consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro
senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il
raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati
all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di opinione ed
espressione, sulla libertà religiosa, sul rispetto reciproco di tutte le
persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel
ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Art.2 Diritti
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale
qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento,
l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola
persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni
personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la
possibilità di formulare richieste e di sviluppare temi liberamente scelti.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e
tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme
che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla
vita della scuola. Il Dirigente Scolastico e i docenti, con le modalità
previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo
costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e
definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di
criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo
studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva,
volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a
individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio
rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante
sull'organizzazione della scuola gli studenti possono essere chiamati ad
esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli
stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti
della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano
autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e
tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività
didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate
secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e
delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e
religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e
favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua
e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per
assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un
servizio educativo- didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del
diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di
corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.
Art.3 Doveri
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad
assolvere assiduamente agli impegni di studio.
Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni, lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti ad mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
Art.4 Disciplina
1. I regolamenti scolastici individuano i comportamenti che configurano
mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati all'art. 3, al
corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e
alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli
organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri
di seguito indicati (Allegato 1).
2. I provvedimenti disciplinari hanno
finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed
al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto
a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le
proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento
può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente,
la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva
dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione
disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto
possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto
della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e
delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la
possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore ai quindici giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato, conclusivo del corso di studi, sono adottate dal Consiglio di Istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile,
un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il
rientro nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere
disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il
rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle
persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla
gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si
applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi anche in corso d'anno ad altra scuola.
Art.5 Impugnazioni
1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 4, comma 7, e per i
relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi
2 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è
ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e
da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla
comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia
interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole
istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli
studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella Scuola
Secondaria. (Allegato 2)
3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. Il dirigente dell'Amministrazione
scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli
studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse,
contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei
regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante
di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due
studenti designati dalla consulta provinciale, e presieduto da una persona
di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente
dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo
degli studenti sono designati altri due genitori.
Art.6 Patto Educativo di Corresponsabilità.
1. Contestualmente all’iscrizione a scuola è richiesta la sottoscrizione, da
parte della famiglia di un Patto Educativo di Corresponsabilità, utilizzato
a definire, in maniera dettagliata e condivisa, diritti e doveri nel
rapporto tra Istituzione Scolastica autonoma, Studenti e Famiglie (Allegato
6 del Regolamento).
2. I singoli Regolamenti di Istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione, di elaborazione e revisione condivisa del Patto Educativo di Corresponsabilità.
3. A inizio anno scolastico la scuola esplicita, ai nuovi studenti, quanto previsto dalla regolamentazione.